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sabato 11 giugno 2011

Certificati di malattia telematici

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia –
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 23.02.2011
In data 06.06.2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129 la Circolare 23 febbraio 2011 n. 1/2011/DFP/DDI con cui vengono forniti alcuni chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte del medico.

Prima di illustrare il contenuto della circolare, ricordiamo brevemente che il certificato di malattia telematico (disciplinato dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001) è stato introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, per consentire un controllo più efficace delle assenze nel settore pubblico. Con la previsione contenuta nell’art. 25 della Legge n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”), tale strumento è stato ricondotto ad una funzione di carattere generale, estendendone l’applicazione anche ai dipendenti dInserisci linkel settore privato. La norma citata dispone in particolare che al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010 (poi prorogato al 18.06.2011), in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165.

Riguardo alla responsabilità per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati la circolare n. 1 del 23.02.2011 ricorda che con le precedenti circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri (precisamente, la n. 1 e 2 del 2010) sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati. La Presidenza del Consiglio ribadisce che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere:
► l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica;
► l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Quest'ultimo, in particolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Secondo quanto precisato, la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal sistema di accoglienza centrale (SAC), risulti che non si sono verificate anomalie di funzionamento. L'applicazione delle sanzioni, in ricorrenza del caso, deve avvenire in base ai criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento. Ciò vale anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede:
► la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico;
► la decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato.

La Presidenza del Consiglio rammenta che la reiterazione è da intendersi come recidiva l’irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni più gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualità e proporzionalità, in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravità della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo è, inoltre, opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari già irrogate.

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