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lunedì 4 aprile 2011

Milleproroghe bis in Gazzetta Ufficiale


Ecco il DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

(11G0074) (GU n. 74 del 31-3-2011 )


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottaredisposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favoredella cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'areaarcheologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settoredella stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dellospettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazionidella Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Serviziosanitario nazionale della regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro dell'economia e delle finanze;


Emana


il seguente decreto-legge:


Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura


1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorreredall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e'autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzionee la conservazione dei beni culturali; c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui perinterventi a favore di enti ed istituzioni culturali.


2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ",nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e lerisorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beniculturali".


3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater.


4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni dieuro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisasulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquotadell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato Idel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimoperiodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottareentro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sulsito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi delpresente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensidell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggettidi cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti leattivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessivapari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predettiaumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6,comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio2007, n. 26. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adisporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei


1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degliinterventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghiricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza specialeper i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i benie le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario eurgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione erestauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predispostodalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generaleper le antichita', previo parere del Consiglio superiore per i beniculturali e paesaggistici.


2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvedeanche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le areesottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati allaregione Campania, nonche' di una quota dei fondi disponibili nelbilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici diNapoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni ele attivita' culturali. La quota da destinare al programmastraordinario di manutenzione da parte della regione Campania e'individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma diinteresse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per larelativa presa d'atto.


3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione delprogramma di cui al comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in derogaalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, deldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediantel'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale diIII area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato allapermanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza specialeper i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno unquinquennio dalla data di assunzione. E' altresi' autorizzata, inderoga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo,l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anchedirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso divalidita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionaliconsentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinareall'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Allacopertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, avalere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero,nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazionevigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni ele attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali inmateria di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cuiall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita'culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia edelle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato leassunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativioneri.


4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli edi Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1,puo' altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delledisposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES s.p.a.,interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'appositaconvenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamentodiretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase direalizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui alcomma 1.


5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, itermini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sonoridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori compresi nelprogramma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare, inderoga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativon. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritengamotivatamente la necessita' di acquisire un maggiore livello didefinizione progettuale.


6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sonodichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possonoessere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni deglistrumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.


7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti dasoggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delleforniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita',imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita',previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzatiall'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degliinterventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1,si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubbliconella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su duequotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni,contenente un elenco degli interventi da realizzare, conl'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascunointervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte disponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascuncandidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita'di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dellosponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata oinsufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo'ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche mediantetrattativa privata.


8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, alfine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenzespeciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita'culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti dirisorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delleSoprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenzefinanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia'presi su dette disponibilita'.


Art. 3


Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione


1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi dimedia audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e' sostituito dalseguente: «12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambitonazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimoprovvedimento di valutazione del valore economico del sistemaintegrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi delpresente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per centodi detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 nonpossono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni inimprese editrici di giornali quotidiani o partecipare allacostituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, conl'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusiesclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anchealle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile.».


Art. 4


Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico


1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i l calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisivadigitale terrestre e' prorogato al 30 settembre 2011.

Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenzeradiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita'disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 220, nonche', per quanto concerne le frequenzeradiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna areatecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamenteabilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che nefacciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:

a) entita' delpatrimonio al netto delle perdite;

b) numero dei lavoratoridipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ampiezzadella copertura della popolazione;

d) priorita' cronologica disvolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, nonha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione aoperatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'usorelativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree incui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo ilpassaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dellosviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citatoprimo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di dirittod'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti inposizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'usoriferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita'e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari deidiritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a dueprogrammi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambitolocale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'usosulla base delle citate graduatorie.


Art. 5


Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010


1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche suiparametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazionealla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorionazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decretoresta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensionedell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nelmedesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del depositonazionale.


Art. 6 Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo


1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionaledella regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mesedi aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicanocon riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche incoerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzosanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza diprotezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cuiall'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, deldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n.77.


Art. 7 Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)


1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, e' inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A.puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevanteinteresse nazionale in termini di strategicita' del settore dioperativita', di livelli occupazionali, di entita' di fatturatoovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sonodefiniti i requisiti, anche quantitativi, delle societa' oggetto dipossibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite ancheattraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccoltapostale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cuial comma 8.».


Art. 8 Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

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